Legge 22 maggio 1971, n. 350 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Basilicata.
delle Commissioni consiliari, ed ogni altra modalità di organizzazione e di funzionamento delle Commissioni medesime.
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Possono anche essere costituite Commissioni speciali.
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Periodicamente il Presidente convoca l'Ufficio di presidenza, integrato dai Presidenti dei Gruppi consiliari, dai Presidenti delle Commissioni
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Nell'esercizio delle loro funzioni le Commissioni si avvalgono, d'intesa con la Giunta, della collaborazione degli uffici competenti.
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Il Presidente e i membri della Giunta hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.
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Per la composizione delle Commissioni d'inchiesta si applica il disposto del primo e del secondo comma dell'articolo 23.
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Le Commissioni esaminano preventivamente i disegni di legge e svolgono ogni attività preparatoria dei provvedimenti di competenza del Consiglio.
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L'Ufficio di presidenza del Consiglio coordina il lavoro delle Commissioni e assicura i mezzi necessari per lo adempimento delle loro funzioni.
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Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni, nelle sedute in cui non partecipano persone estranee al Consiglio, il segreto d'ufficio.
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Le Commissioni consiliari ammettono alla discussione delle proposte delegazioni dei presentatori, con le modalità e i limiti previsti dal Regolamento
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Il Consiglio regionale delibera, a maggioranza assoluta, su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, l'istituzione di Commissioni
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Il Consiglio istituisce Commissioni permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei Gruppi Consiliari, assicurando la presenza in esse
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E' fatto obbligo a tutti i titolari degli uffici della Regione, nonché di enti e aziende da essa dipendenti, di fornire alle Commissioni d'inchiesta
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Le Commissioni svolgono indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti utili all'attività del Consiglio e, a tal fine, procedono alla
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Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente e dei membri della Giunta nonché, previa comunicazione
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Le Commissioni consiliari, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno il diritto di ottenere dalla Giunta regionale e dagli organi
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commissioni e membri di commissioni nel caso di nomina rimessa genericamente alla Regione; 19) riesaminare le deliberazioni, per il controllo di merito
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stesso capitolo di bilancio; 5) predispone, sentite le competenti Commissioni consiliari, i programmi e i piani della Regione e ne cura l'attuazione